Art. 22 — Applicabilità di norme tecniche vigenti
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.
Testo vigente dal 21 dicembre 1971
