Art. 6
Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.
Testo vigente dal 10 luglio 1986
