Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e' responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e' anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art5 · fonte del testo