A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositera' al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:

  • a)i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;
  • b)per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • c)l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Delle due copie della relazione, una sara' conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sara' restituita al direttore dei lavori che provvedera' a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art6 · fonte su Normattiva