Art. 15 — Responsabilità del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.
Testo vigente dal 21 dicembre 1971
