Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art15 · fonte del testo