Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilita', se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7. Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, e' sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art8 · fonte su Normattiva