Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Testo vigente dal 21 dicembre 1971

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art17 · fonte del testo