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Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituito il Comitato centrale dell'artigianato. Esso ha il compito di:
- a)promuovere periodiche indagini sulle attivita', le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonche' il censimento delle imprese artigiane;
- b)svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attivita' concernenti l'artigianato italiano;
- c)promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;
- d)promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;
- e)formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonche' di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;
- f)formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;
- g)formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;
- h)svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge. I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Comitato centrale dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso. Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985
