Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985. 362 parole tolte, 9 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Il Comitato centrale dell'artigianato e' costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto:
tolto: a) dai presidenti delle Commissioni regionali;
tolto: b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali piu' rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
tolto: c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
tolto: d) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;
tolto: e) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;
tolto: f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;
tolto: h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;
tolto: i) dal presidente dell'E. N.A.P.I.;
tolto: l) dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;
tolto: m) dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
tolto: n) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
tolto: o) dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
tolto: p) dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;
tolto: q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;
tolto: r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio. Fanno parte inoltre del Comitato, in qualita' di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato. Per l'esame di particolari problemi il Comitato puo' valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso. Il Comitato centrale dell'artigianato e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti. I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art18 · fonte del testo