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Per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art19 · fonte del testo