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In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'art. 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985
