Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985. Leggi il testo vigente →

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'art. 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art6 · fonte del testo