Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985. 207 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per lo svolgimento della sua attivita' l'impresa artigiana puo' valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purche' questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa. Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, puo' essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:
tolto: a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non piu' di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
tolto: b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga, con processo non del tutto meccanizzato;
tolto: c) l'impresa che svolga attivita' nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
tolto: d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non piu' di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti. Il numero massimo degli apprendisti non potra' essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art2 · fonte del testo