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Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985
