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Nessun produttore puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non e' iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985
