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I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale e' stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato. I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo della valle del Belice. Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-11-30;953~art4 · fonte su Normattiva