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I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volonta, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici. Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se cio' sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile e' computato ai fini del compimento della ferma di leva.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1970 al 9 ottobre 2010
