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La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' degli attuali organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali, previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' prorogata sino alla data del 31 ottobre 1965.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1320~art1 · fonte del testo