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Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, devono avere inizio entro la data del 30 giugno 1965. Entro la stessa data del 30 giugno 1965, deve essere provveduto, a cura delle Commissioni provinciali per l'artigianato, alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
