Art. 8 — Convenzione-tipo
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Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
- a)l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b)la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c)la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d)la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.12 I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 dicembre 1987, n.534
12Il D.L. 29 dicembre 1987, n.534 ha disposto (con l'art.14 comma 1) che:" Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, e' prorogato di cinque anni."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1988 al 15 marzo 1992
