La data delle elezioni e' fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.
Testo vigente dal 1 marzo 1952
La data delle elezioni e' fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.
Testo vigente dal 1 marzo 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-02-22;72~art3 · fonte del testo