Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

Art. 23 — Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvedera' anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art23 · fonte su Normattiva