Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 10 legge 8 marzo 1951, n. 122, che sancisce l'ineleggibilità a consigliere provinciale dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, sollevata sull'assunto che detto divieto non corrisponderebbe a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali.Nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato eleggibili alla carica di consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità anche ai procedimenti in corso e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui è necessario che il giudice a quo riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 10 Norme per la elezione dei Consigli provinciali · Art. 12 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art10 · fonte del testo