Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267
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Il Consiglio provinciale e' composto: di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; di 24 membri nelle altre province. I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia. La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo censimento generale.
Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 ottobre 2000
