I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale. Nei Comuni ripartiti in due o piu' sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

Testo vigente dal 13 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art20 · fonte del testo