Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare e' inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, e' inviato alla Prefettura ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facolta' agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Testo vigente dal 13 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art24 · fonte del testo