Art. 12 — Norme speciali per gli elettori
Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalita' di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
Testo vigente dal 6 marzo 1968
