titolo III — PROCEDIMENTO ELETTORALE
- Art. 8 — Ufficio centrale circoscrizionale e regionale
- Art. 9 — Liste di candidati
- Art. 10 — Esame ed ammissione delle liste Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati
- Art. 11 — Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
- Art. 12 — Norme speciali per gli elettori
- Art. 13 — (Voto di preferenza) L'elettore può manifestare una sola preferenza
- Art. 14 — Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale
- Art. 15 — Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
- Art. 16 — Surrogazioni
- Art. 16-bis — (Supplenza) 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16