Indice completo degli articoli
Miscellanea
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Legge 17 febbraio 1968, n. 108
- Aggiornato al
- 30 gennaio 2025
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 50
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-3
Titolo II — Elettorato - ineleggibilità incompatibilitàartt. 4-7
Titolo III — Procedimento elettoraleartt. 8 – 16-bis
- Art. 8Ufficio centrale circoscrizionale e regionale
- Art. 9Liste di candidati
- Art. 10Esame ed ammissione delle liste Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati
- Art. 11Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
- Art. 12Norme speciali per gli elettori
- Art. 13(Voto di preferenza) L'elettore può manifestare una sola preferenza
- Art. 14Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale
- Art. 15Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
- Art. 16Surrogazioni
- Art. 16-bis(Supplenza) 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16
Titolo IV — Convalida degli eletti e contenziosoartt. 17-19
Titolo V — Disposizioni finaliartt. 20-21
Titolo VI — Disposizioni transitorieartt. 22-26
- Art. 22Attuazione delle prime elezioni regionali
- Art. 23Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali
- Art. 24Norme in materia di ineleggibilità
- Art. 25Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso
- Art. 26Spese per la prima elezione dei consigli regionali
