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L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonche' di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione.

Testo in vigore dal 6 marzo 1968 al 28 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art6 · fonte del testo