All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di eta'. Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.

Testo vigente dal 7 febbraio 1948

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art15 · fonte del testo