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Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilita' per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilita'. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 21 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art25 · fonte del testo