Articolo abrogato dalla l. 4 agosto 1993, n. 276.
Abrogato dal 21 agosto 1993
Articolo abrogato dalla l. 4 agosto 1993, n. 276.
Abrogato dal 21 agosto 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 21 agosto 1993. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di contemporaneita' della elezione dei deputati e di quella dei senatori, si puo' essere candidati in entrambe. Il candidato che sia proclamato eletto tanto per il Senato, quanto per la Camera dei deputati, deve optare per l'uno o per l'altra non piu' tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento la mancanza, s'intende che abbia optato per il Senato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art28 · fonte del testo