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Nel caso di contemporaneita' della elezione dei deputati e di quella dei senatori, si puo' essere candidati in entrambe. Il candidato che sia proclamato eletto tanto per il Senato, quanto per la Camera dei deputati, deve optare per l'uno o per l'altra non piu' tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento la mancanza, s'intende che abbia optato per il Senato.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 21 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art28 · fonte del testo