Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 18 — Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

Termine per la designazione dei presidenti di seggio. In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art18 · fonte del testo