Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 19 — Nomina degli scrutatori

La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dell'art. 25 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se gia' designati. Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art19 · fonte del testo