Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 21 — Onorari giornalieri ai componenti di seggio

La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art21 · fonte del testo