Operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo. Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti. Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5), 6), 7) ed 8) dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art28 · fonte del testo