Norme per la elezione della Camera dei deputati
Art. 29 — Validità dei voti
La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'art. 26 e all'articolo seguente.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
