Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi, dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 41 della presente legge, non si applicano alla presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art51 · fonte del testo