Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 3 — Eleggibilità dei magistrati

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art3 · fonte del testo