Art. 50 — Abrogazione delle disposizioni incompatibili Coordinamento in testo unico
Sono abrogate tutte disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche e quelle della presente legge.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
