Art. 16 — Rappresentanti di partito o di gruppo politico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nei singoli Collegi, deve essere effettuata con le modalita' dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura di Trieste che provvedera' a rimetterle a ciascuno Ufficio centrale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione. La designazione di eventuali rappresentanti supplenti puo' essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
