Art. 17 — Liste di candidati
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Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al precedente articolo 14, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non piu' di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste. Contro la eliminazione di liste o di candidati e' ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale. Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
