Art. 21 — Norme speciali per gli elettori
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Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano, purche' nel territorio della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 50 del testo unico anzidetto. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del citato testo unico, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
