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Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano, purche' nel territorio della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 50 del testo unico anzidetto. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalita' di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del citato testo unico, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art21 · fonte su Normattiva