Art. 25 — Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale
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Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale secondo le norme dell'articolo 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste; la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tribunale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
