Art. 29 — Attribuzione di seggi vacanti
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Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
