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Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art30 · fonte su Normattiva