Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata. Il Consiglio regionale non puo' annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art17 · fonte su Normattiva