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Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso preesentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui e' ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 44.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art35 · fonte su Normattiva