Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 24 — Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato

[1]Poteri di correzione e di sostituzione del ((Consiglio regionale e della Corte di appello)).

[2]Il ((Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino)), quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Testo vigente dal 16 settembre 2010

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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