Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 24 — Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato
[1]Poteri di correzione e di sostituzione del ((Consiglio regionale e della Corte di appello)).
[2]Il ((Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino)), quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Testo vigente dal 16 settembre 2010
